Art. 32.
(Deposito di documenti e di memorie illustrative).

      1. Le parti costituite possono depositare documenti fino al termine perentorio di venti giorni liberi prima della data di trattazione, in conformità a quanto disposto dall'articolo 24, comma 1.
      2. Fino al termine perentorio di dieci giorni liberi prima della data di cui al comma 1 ciascuna delle parti costituite può depositare memorie illustrative con le copie per le altre parti costituite.
      3. Nel solo caso di trattazione della causa in camera di consiglio sono consentite brevi repliche scritte fino al termine perentorio di cinque giorni liberi prima della data della camera di consiglio.